Aggiornato il 1 Marzo 2024 by Luisa Maggio
L’articolo 7, commi 1, lettera b) e 2, della Legge n. 488 del 1999 introduce una misura di agevolazione fiscale che prevede l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta al 10% anziché quella ordinaria al 22%. Tale beneficio è destinato specificamente agli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, effettuati su edifici ad uso prevalentemente residenziale privato. Di conseguenza, per i lavori di manutenzione eseguiti su proprietà residenziali, si può beneficiare di un regime fiscale vantaggioso con l’aliquota IVA abbassata al 10%, mentre rimangono esclusi da tale agevolazione i lavori su immobili con destinazione diversa dall’abitativo, ovvero quelli appartenenti a categorie catastali differenti da A/1 a A/9 e A/11.
Un elemento fondamentale per l’applicabilità dell’IVA agevolata al 10% negli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili ad uso abitativo è la stipula di un contratto di appalto.
L’agevolazione riguarda esclusivamente le prestazioni di servizio, escludendo le operazioni di cessione di beni, come ad esempio la vendita di finestre. Nella pratica, è comune che il contratto di appalto includa sia le prestazioni di servizio che l’acquisto di materiali. In tali situazioni, quando l’appaltatore fornisce materiali di significativo valore, l’aliquota IVA ridotta si applica a questi beni solo fino a un valore che non ecceda quello dei servizi forniti, al netto del valore dei beni stessi. Questo limite di valore viene determinato sottraendo dal totale dell’importo della prestazione, ossia dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
Questa disposizione mira a favorire gli interventi sul patrimonio abitativo privato, rendendoli economicamente più accessibili e stimolando, così, il settore dell’edilizia residenziale attraverso un regime fiscale incentivante.
Individuazione del valore dei beni significativi nel contratto di appalto
Il decreto del Ministero delle Finanze datato 29 dicembre 1999 ha precisato quali siano i beni significativi che possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10% in contesto di contratti di appalto per ristrutturazioni edilizie. Questi beni, essenziali per la realizzazione e il miglioramento delle strutture abitative, includono componenti fondamentali dell’edificio e dispositivi che contribuiscono al benessere e alla sicurezza degli occupanti. Sono considerati beni significativi
Ascensori e montacarichi, indispensabili per la mobilità verticale all’interno degli edifici, specialmente in quelli di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione profonda;
-Infissi esterni ed interni, che comprendono porte, finestre e altri elementi che contribuiscono all’isolamento termico e acustico dell’edificio;
-Caldaie, per il riscaldamento centralizzato e la produzione di acqua calda sanitaria, fondamentali per il comfort abitativo;
-Videocitofoni, che migliorano la sicurezza e la comodità di comunicazione con l’esterno;
-Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, essenziali per garantire un ambiente salubre e confortevole all’interno degli spazi abitativi;
-Sanitari e rubinetterie da bagno, che includono lavandini, wc, bidet, rubinetti, e altri elementi essenziali per le funzioni igieniche;
-Impianti di sicurezza, cruciali per garantire la protezione degli occupanti e della proprietà.
Inoltre, l’elenco esemplificativo dei beni finiti che possono godere dell’aliquota IVA ridotta si estende a una vasta gamma di componenti e apparecchiature, dalle caldaie per il riscaldamento agli impianti fotovoltaici, dagli infissi alle cabine doccia, dimostrando l’intento del legislatore di supportare ampiamente i processi di miglioramento e adeguamento delle abitazioni. Questi beni, integrati in contesti di ristrutturazione, contribuiscono non solo al benessere degli abitanti ma anche all’efficienza energetica e alla sostenibilità dell’edificio, elementi sempre più centrali nelle politiche abitative contemporanee.
La chiara definizione di beni significativi e l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta rappresentano quindi un incentivo importante per i proprietari di immobili residenziali che intendono intraprendere lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, promuovendo interventi volti al miglioramento della qualità abitativa e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Beni a cui non è possibile applicare l’IVA agevolata
L’aliquota IVA ridotta al 10% è una misura di incentivo fiscale che non può essere applicata indiscriminatamente a tutti i beni e servizi legati agli interventi edilizi. Specificatamente, non rientrano nella categoria dei beni finiti, e quindi non possono beneficiare dell’IVA agevolata, gli articoli legati all’arredobagno e all’accessoristica più generale, come pure i semplici elettrodomestici. Esempi tipici di tali esclusioni includono le stufette elettriche, che devono essere vendute applicando l’aliquota IVA ordinaria al 22%.
Analogamente, l’aliquota IVA ordinaria deve essere impiegata per la cessione di materie prime, come il cemento, o di semilavorati, come le piastrelle, anche quando questi prodotti sono destinati a essere utilizzati per la costruzione di abitazioni non di lusso o per il recupero del patrimonio edilizio agevolato. Questo principio è chiaramente delineato nella tabella A del DPR n. 633/72, parti II e III, che esclude le cessioni di materie prime e semilavorati dall’ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte.
Per questi beni significativi, l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% è permessa solamente sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore complessivo dei beni stessi. È necessario, quindi, scorporare il valore dei beni significativi in modo che:
-Una porzione del valore sia soggetta a IVA al 10%;
-La restante parte sia soggetta all’IVA ordinaria al 22%.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 25/E/2015, il valore delle materie prime, dei semilavorati e di altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, se forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato separatamente, in quanto integrato nel costo della manodopera. Di conseguenza, nel contesto di lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, l’IVA agevolata può essere applicata anche ai beni, a condizione che questi siano forniti direttamente dall’impresa che esegue i lavori.
Nel caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita dall’impresa che effettua i lavori, è possibile beneficiare dell’IVA al 10% sulla fornitura della caldaia stessa, entro i limiti dei beni significativi. Se, invece, la caldaia viene acquistata direttamente dal committente, l’IVA applicabile sarà del 22%.
In definitiva, non godono dell’IVA agevolata
-La semplice fornitura di beni per gli interventi di manutenzione, se effettuata da soggetti diversi dall’esecutore dei lavori;
-Le prestazioni di servizi risultanti da subappalti;
-Le prestazioni professionali.
Gli immobili oggetto di IVA agevolata al 10% per ristrutturazione restauro e risanamento conservativo
L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le operazioni di ristrutturazione, restauro, e risanamento conservativo è una misura volta a incentivare il miglioramento e la conservazione del patrimonio edilizio residenziale privato. Tale agevolazione fiscale riguarda specificamente
-Singole unità immobiliari residenziali: Queste sono identificate dalle categorie catastali da A/1 a A/9 e categoria A/11, ad eccezione della categoria A/10. L’agevolazione è applicabile a prescindere dall’uso effettivo dell’immobile, che può essere destinato a residenza, ufficio o ad uso misto, e si estende anche alle relative pertinenze, indipendentemente dalla loro ubicazione in edifici a prevalente uso non abitativo.
-Fabbricati con destinazione abitativa prevalente: L’IVA al 10% si applica anche ai fabbricati interi, qualora oltre il 50% della loro superficie totale sopra terra sia destinata a uso abitativo. Questo include gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.
-Pertinenze di immobili abitativi: L’agevolazione fiscale si estende alle pertinenze di immobili abitativi, anche se queste si trovano in edifici con una destinazione principale diversa dall’abitativo.
-Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso: Sono inclusi nell’agevolazione gli edifici che, pur non avendo una classificazione catastale residenziale, fungono da residenza stabile per collettività, come collegi, orfanotrofi, conventi, e simili.
-Edilizia residenziale pubblica: Per gli immobili a prevalente destinazione abitativa facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica, i corrispettivi per interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti all’IVA agevolata al 10%.
Esclusioni dall’applicazione dell’IVA agevolata
-Fabbricati destinati ad usi pubblici non residenziali: L’IVA ordinaria del 22% si applica ai lavori di manutenzione effettuati su fabbricati destinati a usi pubblici non residenziali, come scuole o caserme, e alle singole unità immobiliari classificate come A/10, indipendentemente dall’utilizzo effettivo.
-Interventi già esentati o soggetti a IVA al 10%: Non beneficiano dell’agevolazione gli interventi per i quali è prevista l’esenzione IVA o quelli che ordinariamente sono già soggetti all’IVA al 10%, come i lavori di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Questa distinzione mira a promuovere la qualità e la sicurezza degli immobili residenziali, sostenendo finanziariamente i proprietari in interventi migliorativi, pur mantenendo una linea chiara su quali operazioni possono beneficiare dell’aliquota ridotta e quali restano soggette all’aliquota ordinaria.
Come si richiede al fornitore l’applicazione dell’IVA agevolata
Per beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 10% sugli interventi edilizi, il processo richiede una procedura ben definita. In primo luogo, il beneficiario dell’agevolazione, che può essere il proprietario dell’immobile o l’occupante legittimo quale inquilino, deve compilare e sottoscrivere una dichiarazione specifica da consegnare all’azienda incaricata della realizzazione dei lavori. L’autocertificazione IVA agevolata 10%, redatta su carta semplice, attesta la volontà di avvalersi dell’aliquota IVA ridotta e impegna il dichiarante a fornire ogni prova del legittimo diritto all’applicazione di tale aliquota.
Nel documento, è essenziale inserire dati precisi e dettagliati, come l’identificazione completa del dichiarante e l’indirizzo esatto dell’immobile oggetto dei lavori, oltre alla descrizione specifica degli interventi pianificati, evidenziando come essi rientrino nelle categorie meritevoli di tale beneficio fiscale. È cruciale, inoltre, che il dichiarante si assuma piena responsabilità per la veridicità delle informazioni fornite, liberando di fatto l’impresa esecutrice da eventuali conseguenze legali o sanzioni derivanti da una dichiarazione inesatta.
Questa pratica non solo formalizza la richiesta di applicazione dell’aliquota IVA agevolata ma serve anche a stabilire un rapporto di trasparenza e fiducia tra il cliente e il fornitore dei lavori. Inoltre, costituisce un elemento di garanzia per l’impresa esecutrice, che potrà procedere alla fatturazione degli interventi a tasso ridotto con la certezza di operare in piena conformità con le normative fiscali vigenti.
Per una completa regolarità fiscale, è consigliabile allegare alla dichiarazione ogni eventuale documento aggiuntivo che possa supportare il diritto all’applicazione dell’IVA agevolata, come certificati di proprietà o contratti di locazione, nonché, se necessario, le autorizzazioni comunali per gli interventi che le richiedono. Questo complesso di documenti costituirà una solida base documentale da conservare per eventuali futuri controlli da parte delle autorità fiscali